L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la procedura per la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive.
Con il provvedimento n. 277710/2026, vengono modificati i criteri per individuare le posizioni da cessare e le modalità con cui i contribuenti vengono informati dell’avvio del procedimento.
“Per individuare le posizioni potenzialmente inattive, l’Agenzia utilizzerà riscontri automatizzati sulle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria. Tra i dati considerati – evidenzia Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – rientrano anche quelli delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei versamenti effettuati tramite riscossione spontanea”.
I controlli automatici non comportano, da soli, la chiusura della partita IVA: è prevista una comunicazione preventiva che permette al contribuente di verificare la propria situazione e fornire eventuali chiarimenti.
In assenza di un domicilio digitale, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale e sarà consultabile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
“La chiusura d’ufficio della partita IVA scatta dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione preventiva. Entro tale termine – prosegue Tonelli – il contribuente può rivolgersi a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate per presentare chiarimenti e documenti ed evitare la cessazione”.
È possibile chiedere la riattivazione anche dopo la chiusura, con una richiesta motivata: se accolta, la partita IVA viene ripristinata dalla data originaria di apertura, senza interruzioni.