L’Agenzia delle Entrate aggiorna la procedura per la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive e introduce la possibilità di richiederne la riattivazione anche dopo la cessazione.
Le novità sono contenute nel provvedimento del 12 ottobre 2026, prot. n. 277710, che modifica le disposizioni del 3 dicembre 2019 e dà attuazione all’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR n. 633/1972.
“Prima della chiusura, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione al contribuente, che può opporsi entro 60 giorni fornendo chiarimenti sulla propria operatività. È inoltre possibile chiedere la riattivazione anche dopo la cessazione – spiega Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – presentando un’istanza motivata. Se accolta, la riattivazione decorre dalla data originaria di apertura, ma non sana automaticamente eventuali irregolarità fiscali”.
“I controlli automatizzati – conclude Baldino – non determinano da soli la chiusura della partita IVA: il contribuente può fornire chiarimenti e dimostrare la propria operatività”.
La procedura deve rispettare i principi di proporzionalità e tutela del soggetto passivo.