Corte di giustizia Ue: “Ilva sospenda le attività se ci sono rischi per la salute”
“Se presenta pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e per la salute umana, l’esercizio dell’acciaieria Ilva di Taranto dovrà essere sospeso. Spetta al Tribunale di Milano valutarlo”. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue in merito al ricorso presentato da cittadini contro il proseguimento delle attività dell’acciaieria.
La Corte ha ricordato che l’acciaieria Ilva ha iniziato le sue attività nel 1965 e, contando circa 11 mila dipendenti e avendo una superficie di circa 1.500 ettari, è una delle più grandi acciaierie d’Europa. Ha anche precisato che, nel 2019, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato che l’acciaieria provocava significativi effetti dannosi sull’ambiente e sulla salute degli abitanti della zona. “Varie misure per la riduzione del suo impatto sono state previste sin dal 2012, ma i termini stabiliti per la loro attuazione sono stati ripetutamente differiti”, ha evidenziato la Corte. In quel contesto, molti abitanti della zona hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano contro il proseguimento dell’esercizio dell’acciaieria, sostenendo che le sue emissioni nuocciono alla loro salute e che l’installazione non è conforme ai requisiti della direttiva relativa alle emissioni industriali. A quel punto, il Tribunale di Milano si è chiesto se la normativa italiana e le norme derogatorie speciali applicabili all’acciaieria Ilva per garantirne la continuità fossero in contrasto con la direttiva ed ha, per questo, adito la Corte al riguardo.
La Corte ha sottolineato anzitutto “lo stretto collegamento tra la protezione dell’ambiente e quella della salute umana, che costituiscono obiettivi chiave del diritto dell’Unione, garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. Ha rilevato che la direttiva contribuisce al conseguimento di questi obiettivi e alla salvaguardia del diritto di vivere in un ambiente atto a garantire la salute e il benessere. Mentre, secondo il governo italiano, la direttiva non fa alcun riferimento alla valutazione del danno sanitario, la Corte rileva che la nozione di ‘inquinamento’ ai sensi di tale direttiva include i danni tanto all’ambiente quanto alla salute umana.
Pertanto, “la valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva su tali due aspetti deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio”, ha puntualizzato la Corte.
Secondo il Tribunale di Milano, tale presupposto non è stato rispettato per quanto riguarda il danno sanitario. “Il gestore deve altresì valutare tali impatti durante tutto il periodo di esercizio della sua installazione”. Inoltre, secondo il Tribunale di Milano, le norme speciali applicabili all’acciaieria Ilva hanno consentito di rilasciarle un’autorizzazione ambientale e di riesaminarla senza considerare talune sostanze inquinanti o i loro effetti nocivi sulla popolazione circostante. Ebbene, la Corte rileva che “il gestore di un’installazione deve fornire, nella sua domanda di autorizzazione iniziale, informazioni relative al tipo, all’entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte dalla sua installazione. Solo le sostanze inquinanti che si ritiene abbiano un effetto trascurabile sulla salute umana e sull’ambiente possono non essere assoggettate al rispetto dei valori limite di emissione nell’autorizzazione all’esercizio”.
La Corte ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ilva e dal governo italiano, il procedimento di riesame non può limitarsi a fissare valori limite per le sostanze inquinanti la cui emissione era prevedibile. Occorre tener conto anche delle emissioni effettivamente generate dall’installazione nel corso del suo esercizio e relative ad altre sostanze inquinanti. “In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione all’esercizio dell’installazione, il gestore deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità della sua installazione a tali condizioni nel più breve tempo possibile. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, il termine per applicare le misure di protezione previste dall’autorizzazione all’esercizio non può essere prorogato ripetutamente e l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso”, ha concluso la Corte.